giovedì 13 agosto 2015

Nuova procedura di prenotazione esami

Ad agosto il Ministero dei Trasporti non è ancora in vacanza e riserva una novità per le autoscuole: nuove regole per prenotare gli esami delle patenti.
La notizia è contenuta nella circolare n. 18319 del 3 agosto 2015 a firma del Direttore Generale Maurizio Vitelli.
La decisione di cambiare un po' l'organizzazione degli esami è stata presa dopo avere constatato che molte autoscuole, per garantire ai propri allievi la possibilità di fare l'esame quando lo desiderano – e non quando sono effettivamente preparati – prenotano il maggior numero di posti messi a disposizione, salvo poi non utilizzarli interamente.Questo penalizza molto sia i candidati delle altre autoscuole sia i candidati privatisti.
In via sperimentale è stato dunque deciso che per ogni singolo turno d'esame ogni autoscuola può prenotare al massimo 4 allievi in aule che ospitano al massimo 18 postazioni pc, 5 allievi in aule che ospitano al massimo tra le18 e le 24 postazioni, 6 allievi in aule che ospitano più di 30 postazioni.Un certo numero di posti è sempre riservato ai candidati privatisti.
Per scoraggiare la tendenza a prenotare posti per candidati che poi non si presentano, è stato stabilito che un candidato non può sostenere un nuovo esame di teoria prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di assenza.

sabato 24 maggio 2014

Revoca della patente? Non basta il mero avviso orale

Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 14.02.2014 n° 722 (Riccardo Bianchini)
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di fornire una, se pur sintetica, ricostruzione del tema delle misure di prevenzione di cui alla d.lgs. 159/2011 (già l. 1423/1956).

In particolare era avvenuto che un soggetto fosse stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 Codice della Strada, il quale così prevede: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”.

La fonte normativa richiamata, poi trasfusa, fra l'altro, nell'art. 3, comma 4 del d.lgs 159/2011, prevede che “4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.”

In altri termini, tale disposizione prevede che l'amministrazione possa imporre a determinati soggetti l'obbligo di adeguarsi ad alcune prescrizioni e tale imposizione può essere posta in essere in modo contestuale all'”avviso orale” che il medesimo organo di polizia di sicurezza rivolge al soggetto al fine di sollecitarlo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della medesima disposizione, al rigoroso rispetto della legge.

Nel caso di specie era dunque avvenuto che un soggetto fosse stato destinatario di un avviso orale “mero”, ossia privo delle prescrizioni di cui al citato comma 4.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha fondato proprio su tale elemento la propria decisione.

Esso ha infatti ricordato come nell'impianto normativo voluto dal legislatore “il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.”

Riprova di ciò stare proprio nel tenore letterale delle disposizioni richiamate, che, nella vigenza della l. 1423/1956 rendevano palese come l'avviso orale non fosse una misura di prevenzione.

Oltre a ciò il giudice ha colto l'occasione per sottolineare come la differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste nel fatto che queste impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, mentre il semplice avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di rispettare la legge: ossia seguire un comportamento dovuto da qualunque consociato.

Ciò tuttavia con la precisazione che il ragionamento condotto vale soltanto per l'ipotesi di un avviso orale “mero”, ossia, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011: tali prescrizioni, infatti, costituiscono misura di prevenzione, vietando al soggetto il compimento di attività che, per la generalità dei consociati, sono invece lecite.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha dunque annullato il provvedimento di revoca della patente ritenendo che l'avviso orale privo di prescrizioni non possa integrare la fattispecie di cui all'art. 120 CdS. 

giovedì 22 maggio 2014

Autovelox: nel verbale va indicato se la postazione è fissa o temporanea Cassazione civile sez. VI-2, ordinanza 14.03.2014 n° 5997

Con una significativa pronuncia resa in tema di autovelox, la Corte di Cassazione ha affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti – nel caso di specie, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.
Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell'art. 2 del DM Trasporti 15 agosto 2007, che così prevede “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.
Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.
Il giudice di primo grado aveva quindi accolto l'impugnazione della sanzione amministrativa mentre il giudice di secondo grado aveva invece ritenuto che il verbale, nonostante l'omissione compiuta in ordine all'indicazione della natura (se permanente o temporanea) dell'autovelox, fosse comunque valido.
Sul tema è quindi infine intervenuta la Cassazione, la quale ha confermato l'impostazione del giudice di primo grado.
In particolare, la Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002 l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. E tale disposizione normativa, prosegue la pronuncia, è stata interpretata come una norma cogente e dotata di una propria precettività: per cui dalla violazione di tale disposizione discende l'illegittimità della sanzione eventualmente elevata.
In coerenza con tale premessa di fondo, la Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la nullità della sanzione. Infatti, diversamente ragionando, la norma in questione risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, cosa questa che sembra invece esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.
Alla luce di tale inquadramento, la Corte ha quindi concluso il proprio ragionamento evidenziando come nel verbale di accertamento deve essere indicato anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.
Su tali presupposti la Corte ha dunque cassato la pronuncia di secondo grado.

mercoledì 23 aprile 2014

Conversione di patenti di guida. ARGENTINA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 8299/23.18.01
Roma, 9 aprile 2014
OGGETTO:
Conversione di patenti di guida. ARGENTINA.
 Facendo seguito alla circolare prot. n. 2111-2303/M340 del 31/05/2004, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto, con lettera n. MAE0045387 del 26/02/2014, che l'Accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati) tra la Repubblica Italiana e l'Argentina in materia di patenti di guida, già in applicazione in via provvisoria, è entrato in vigore il 30/05/2011.
 Data la presenza in Argentina di numerose categorie di patenti di guida non è stato possibile realizzare le tabelle di equipollenza; pertanto la conversione viene effettuata, senza esami, secondo le procedure già in uso (cfr. la circolare citata, prot. n. 2111-2303/M340 del 31/05/2004), acquisendo, in conformità dell'art. 6 dell'Accordo, il Certificato di validità e autenticità della patente di guida argentina, in base al quale poi gli Uffici della Motorizzazione individuano la/le categoria/e da rilasciare.
 Il modello di detto certificato, che è uno degli allegati all'Accordo, prevede, fra l'altro, la descrizione dei veicoli che il conducente è abilitato a condurre e contiene la traduzione e la fotocopia del documento di guida da convertire.
 Si fa presente che le competenti Autorità estere hanno comunicato che in Argentina non vengono rilasciate patenti di guida con validità provvisoria.
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Si ricordano gli indirizzi a cui rivolgersi, per l'applicazione degli artt. 7, 8 e 9 dell'Accordo:
Sezione Consolare della Repubblica Argentina in Roma - Via Veneto n. 7 - 00187 Roma
Tel. 0642870023 - 0642016021 - fax 06483586
per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano - Corso Venezia n. 9 - 20121 Milano
Tel. 0277729420/29/30 - fax 0277729444
Per la regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Sardegna.
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 Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo).
 Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti argentine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
 Si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente argentina residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza. In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione si ha solo dopo aver superato con esito positivo gli esami di revisione. Si suggerisce di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo " La patente italiana verrà rilasciata dopo aver superato con esito positivo gli esami di revisione patente (art. 4, paragr. 2, Accordo Italia-Argentina] ", per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
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 In Argentina, in caso di conseguimento di patente di categoria superiore a quella posseduta (estensione), viene emessa una patente di guida in aggiunta a quella già posseduta dal conducente, il quale risulta così essere titolare di due documenti di guida sino alla successiva scadenza, occasione in cui viene emessa una sola patente che include tutte le categorie conseguite.
All'atto della conversione sarà necessario ritirare tutte le patenti in possesso del richiedente.
 Il passaporto argentino non costituisce un documento di identità personale ma soltanto un "documento di viaggio". Pertanto codesti Uffici si asterranno dal richiedere detto documento per identificare i richiedenti la conversione di patenti argentine.
 Inoltre si comunica che nella Provincia di Santa Fé le patenti di guida riportano sia il cognome del padre che quello della madre del titolare. Si raccomanda quindi particolare attenzione per l'indicazione del cognome da annotare sulla patente italiana.
 Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che è necessario effettuare l'aggiornamento del medesimo elenco anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare 9.4.2014 prot. n. 8299/23.18.01
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Circolare prot. n. 8299/23.18.01 del 09.04.2014
Entrata in vigore Accordo Italia - Argentina
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 08/04/2018)
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari